Statuto

articolo 1

articolo 1

È costituito il Comitato denominato “Emme Rouge in ricordo di Mara Nahum – Organizzazione Non Lucrativa Di Utilità Sociale” in sigla “Comitato Emme Rouge ONLUS” di seguito detto per brevità “Comitato”, con sede in Milano, Largo La Foppa n. 4.

Il Comitato non ha finalità di lucro e ha l’obbligo di utilizzare la denominazione di cui al primo cpv. piuttosto che quella abbreviata di “Comitato Emme Rouge ONLUS” in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

articolo 2

articolo 2

Il Comitato persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale ed opera nel settore della beneficenza con le modalità previste dall’art. 10, comma 2 bis, DLgs. n. 460/97 sostenendo economicamente, anche attraverso l’istituzione di assegni e borse di studio, la ricerca scientifica in ambito nazionale e internazionale indirizzata allo studio di malattie di particolare rilevanza sociale con particolare riferimento alle patologie dell’essere umano in campo oncologico, le malattie rare e la terapia dei malati terminali.

Il Comitato potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, svolgere attività di sensibilizzazione e informazione sulle malattie dell’essere umano in campo oncologico, le malattie rare e la terapia dei malati terminali attraverso incontri, eventi, conferenze, progetti, mostre, pubblicazioni periodiche od occasionali, supporti multimediali ed ogni altro mezzo di comunicazione.

E’ fatto divieto al comitato di svolgere attività diverse da quelle esplicitate al primo comma di questo articolo ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Il Comitato è altresì obbligato ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

articolo 3

articolo 3

La durata del Comitato viene stabilita fino al 31 dicembre 2014 e comunque in connessione al raggiungimento dello scopo.

Il Comitato potrà, tuttavia, sciogliersi anticipatamente nel caso si verificasse l’impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale. Inoltre potrà, previa delibera, essere prorogato per il raggiungimento del medesimo scopo negli anni successivi.

articolo 4

articolo 4

Sono organi del Comitato:

  • l’Assemblea dei Promotori
  • il Presidente

Tutte le cariche e mansioni vengono svolte gratuitamente.

articolo 5

articolo 5

L’Assemblea dei Promotori è composta da tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione del Comitato.

La sig.ra Luisa Anna Scotti nata a Milano il 21.09.1949, assume la carica di presidente dell’Assemblea dei Promotori e dunque di legale rappresentante del Comitato.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’organizzazione.

L’Assemblea dei Promotori è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, da un promotore nominato dall’Assemblea stessa.

L’Assemblea:

  • delinea gli indirizzi generali dell’attività del Comitato
  • elegge al suo interno un Presidente
  • approva il bilancio o il rendiconto
  • delibera sull’eventuale ammissione di nuovi Promotori
  • delibera sulle modifiche del presente statuto
  • delibera lo scioglimento e la liquidazione del comitato e la devoluzione del suo patrimonio

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei promotori, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei promotori presenti.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Ogni promotore ha diritto a un voto, i promotori maggiori di età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni del presente statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi del Comitato.

articolo 6

articolo 6

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi e in giudizio e da esecuzione alle delibere dell’Assemblea.

articolo 7

articolo 7

Il patrimonio del Comitato è costituito dai fondi raccolti per pubblica sottoscrizione anche nell’occasione di iniziative e manifestazioni collaterali, culturali o di spettacolo all’uopo realizzate e da ogni altro eventuale contributo pubblico o donazione privata.

I promotori aprono la sottoscrizione dei fondi con il versamento della somma di euro 200,00 (duecento/00) ciascuno.

articolo 8

articolo 8

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Presidente, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale.

Il bilancio coincide con l’anno solare.

articolo 9

articolo 9

In caso di scioglimento del Comitato per qualunque causa, il patrimonio residuo dall’esaurimento della liquidazione è devoluto ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

articolo 10

articolo 10

E’ fatto divieto al Comitato di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

articolo 11

articolo 11

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al DLgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

Milano, 26 luglio 2011